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Legge 27/12/1956 n. 1423Art. 17 1. Per l’esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all’integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l’esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all’art. 18. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentiti i Ministri dell’Interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro, d’intesa con il Ministro del Lavori Pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, è prevista, altresì, in caso di inadempi- Art. 18 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all’Albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente. 2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può es- sere ceduto, a pena di nullità. 3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l’affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito per la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che l’impresa, le associazioni o consorzi abbiano indicato all’atto dell’offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell’Albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere; 2) che i soggetti aggiudicatari comunichino all’amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori, il relativo contratto potrà stipularsi dopo l’autorizzazione da darsi dall’amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; 3) che l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) che non sussista, nei confronti dell’impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni. 3 bis. Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o Cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 3 ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall’appaltatore all’atto dell’offerta, previa autorizzazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino: requisiti di cui al comma 3, nn. 4) e 5) del presente articolo. 4. L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 5. Il Contratto tra l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autenticata all’amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso. 6. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3 n. 3. 7. L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all’amministrazione o ente committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L’appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all’amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 9. L’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3 n. 3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. 10. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può for- mare oggetto di ulteriore subappalto. 11. Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili di cui agli artt. 20 e 23 bis della L. 8 agosto 1977 n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto. 12. Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest’ultimo sia inferiore rispetto a quello dell’impiego della mano d’opera. 13. Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in Cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un’offerta o comunque l’affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all’Albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all’Albo nazionale dei Costruttori. 14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al n. 2 del comma 3, relativa all’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori, non si applica e l’affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall’ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 21, se- condo comma, della L. 13 settembre 1982 n. 646. Art. 19-20 [omissis] CAPO III - Modifiche del codice penale disposizioni diverse, di attuazione e transitorie abrogazione di norme Art. 21-25 [omissis] Art. 26 1. Quando i fatti previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. sono commessi nell’esercizio di attività bancaria professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti. Art. 27 1. Oltre a quanto previsto dall’art. 4 della L. 22 maggio 1975 n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel cor- so di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall’art. 416 bis c.p. e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter dello stesso Codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell’esito dei controlli o delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. 2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, Art. 36 dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procu[ omissis] ratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. |
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